Arresto fino a un anno, oppure multe fino a €. 10.000,00 per chi abbandona il cane

L’art. 727 Cod. Pen. punisce con l’arresto fino a un anno, o con l’ammenda da €. 1.000,00 a €. 10.000,00 chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

Inoltre, alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

La Corte di Cassazione, pur essendo il reato estinto per prescrizione, si è pronunciata sul caso di un uomo condannato a €. 7.000,00 di multa per abbandono di animale.

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Con la sentenza n. 8408 del 21 febbraio 2018, la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla vicenda dell’abbandono di un cane di razza meticcia cui era seguita per l’imputato la condanna, con sentenza del Tribunale di Catania del 30/11/2016, alla pena di €. 7.000,00 di ammenda per il reato di abbandono di animali cui all’art. 727 Cod. Pen.

La difesa del ricorrente ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi aspetti, sostenendo ad esempio che l’imputato stava legando il cane alla ringhiera semplicemente per effettuare una sosta momentanea in attesa di riprendere il tragitto utile a portare il cane nella propria abitazione.

Circostanza, questa, riscontrata da altre fonti di prova non valutate dal Tribunale, come la distanza tra i luoghi e la deposizione della moglie.

Oltre al fatto che, sempre secondo la difesa, non sarebbero state indicate le fonti di prova dalle quali risulterebbe la volontà del ricorrente di abbandonare il cane o le sofferenze subite dall’animale, e neppure valutate una serie di altre prove quali, tra le altre, la deposizione del veterinario, la fattura sulle cure veterinarie e la foto prodotta che ritrae l’imputato con il cane.

Tuttavia, le doglianze del ricorrente sono state valutate dai giudici della Suprema Corte in parte inammissibili e in parte infondate, poiché attinenti anche a questioni di fatto come la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale.

Il Collegio, in ogni caso, ha ritenuto superfluo procedere con l’esame delle ulteriori censure (valutate come ammissibili) in quanto il reato si era già estinto per prescrizione.

Questo, per la ragione che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 Cod. Proc. Pen.

La vicenda in esame, quindi, si conclude per l’imputato con l’annullamento della condanna senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, ma non con una pronuncia di assoluzione.

Come infatti affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 35490/2009), in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2 Cod. Proc. Pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.

Invece, nel caso in esame, tale evidenza della prova non sussisteva dovendo al più procedersi alla nuova ed articolata opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa.

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In allegato la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 8408 del 21/02/2018.

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