Il nuovo Decreto Ministeriale sull’attività di Agente Sportivo

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In data 13.04.2018 è stato approvato, e quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.05.2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23.03.2018 sull’Agente Sportivo.

Dopo la Legge di Stabilità del 2017 con la quale era stato reintrodotto l’esame di abilitazione per operare come Agente sportivo (eliminato con la “riforma” FIFA del 2015 che aveva previsto una liberalizzazione dell’attività di Procuratore Sportivo, v. News 3/2018), è stato ora emanato il DPCM che regola la figura dell’Agente sportivo e ne disciplina l’abilitazione nonché l’iscrizione al Registro Nazionale.

Il decreto – composto da 12 articoli – traccia le regole base le quali poi dovranno essere recepite dalle singole Federazioni.

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A differenza del passato, il candidato dovrà sostenere un doppio esame: la “prova generale”, avente ad oggetto la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato, del diritto amministrativo e della normativa CONI, che si terrà in due sessioni annuali (nei mesi di marzo e settembre) ed una “prova speciale”, subordinata al superamento della prova generale, anch’essa suddivisa in due sessioni annuali (maggio e novembre) avente ad oggetto la normativa federale in materia di tesseramenti, statuto federale, codice di giustizia sportiva e regolamenti in materia di tesseramenti.

Per la prova speciale sarà compito di ogni singola Federazione provvedere ad individuare il programma d’esame.

Il candidato, che avrà superato ambo le prove, sarò quindi prima iscritto presso il Registro Federale degli Agenti Sportivi della Federazione presso la quale ha svolto la prova speciale e, una volta ottenuta tale certificazione, verrà iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il CONI.

Il decreto in esame disciplina inoltre l’attività degli “Agenti stabiliti”, ossia i cittadini europei abilitati in altri Stati membri, ai quali viene concessa la possibilità di iscriversi presso il Registro Federale degli Agenti Sportivi sezione speciale, previo pagamento di una marca da bollo di euro 250,00=.

Decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale, l’Agente in regola con l’aggiornamento, i rinnovi annuali e che abbia svolto effettivamente l’attività di Agente in Italia, potrà richiedere l’iscrizione al Registro Federale ed al Registro CONI senza sottoporsi ad alcun esame di abilitazione.

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Di seguito, il link al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.2018 sull’Agente Sportivo.

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