La Serie B resta a 19 squadre: il CONI ha rigettato i ricorsi dei club

Serie-B

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rigettato (nel modo, forse, più sorprendente) i ricorsi dei club non ripescati, e conferma la Serie B a 19 squadre.

In sostanza, il Collegio ha ritenuto di confermare il format del torneo a 19 con una pronuncia di inammissibilità in cui si dice che i ricorsi dovevano essere proposti davanti alla giustizia endofederale e che, quindi, sono inammissibili per avere sbagliato il giudice a cui rivolgersi.

I club non ripescati (Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, mentre l’Entella aspetta ancora il processo per le plusvalenze Chievo-Cesena) dovranno pertanto ripartire davanti al Tribunale Federale della FIGC per proporre le stesse contestazioni, ma i tempi sono ormai strettissimi in quanto stanno per scadere i 30 giorni previsti dal Codice per impugnare la delibera del Commissario della FIGC, Roberto Fabbricini, con la quale si è stabilito di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019 (QUI il link al Comunicato Ufficiale n. 49 del 13/08/2018, v. News n. 35/2018).

Dalla decisione del Collegio si è però dissociato nientemeno che il suo Presidente, Franco Frattini: alla fine, il format a 19 ha battuto quello a 22 con il risultato di tre giudici a due.

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Alla base della decisione, vi è evidentemente la doppia identità dell’ultimo grado della giustizia sportiva.

Il Collegio di Garanzia del CONI, infatti, può essere sia organo di ultimo grado dopo i primi due gradi di giudizio, sia organo di unico grado.

Sul punto, viene qui in rilievo il comma 3 dell’articolo 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI: «Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie a esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni», mentre l’articolo 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce che «I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal Coni, sono proposti innanzi al Tribunale federale».

Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale del CONI in data 11/09/2018:

“Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite,

HA DICHIARATO INAMMISSIBILI i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 73-2018) e Pro Vercelli (R.G. 74-2018) contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l’organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;

nonché i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 75-2018) e Pro Vercelli (R.G. 76-2018) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni;

La decisione è stata assunta a maggioranza con il dissenso del Presidente del Collegio di Garanzia e di un componente.

HA DICHIARATO IMPROCEDIBILI PER SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE i ricorsi promossi da Ternana (R.G. 69-2018), Siena (R.G. 70-2018) e Pro Vercelli (R.G. 71-2018)  contro il Novara Calcio S.p.A. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), comunicata in pari data, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), che ha annullato il punto D4 della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni”.

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Di seguito, il link alla nota pubblicata sul sito ufficiale del CONI in data 11/09/2018:

https://www.coni.it/it/news-attivita-istituzionali/148-collegio-di-garanzia/15374-sezioni-unite.html

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